Art. 1.
(Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione).

      1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nell'accesso e nella gestione dei dati di intercettazione, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia ha sede in Roma, presso il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione del Ministero della giustizia, istituito ai sensi del comma 3.
      3. Presso il Ministero della giustizia, con decreto dello stesso Ministro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Dipartimento per la sicurezza e la gestione dei dati di intercettazione di cui al comma 2.